(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 10 dell'8 marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all'art. 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), e' sostituito dal seguente: "2. Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 217/1983 ed in applicazione dei criteri indicati al comma 1, sono individuati i seguenti ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le agenzie di accoglienza e promozione turistica locale: a) ambito 1: comuni di cui al comma 1 dell'area metropolitana di Torino; b) ambito 2: comuni di cui al comma 1 della Valle di Susa e del Pinerolese; c) ambito 3: comuni di cui al comma 1 del Canavese e delle Valli di Lanzo; d) ambito 4: comuni di cui aI comma 1 della provincia di Biella; e) ambito 5: comuni di cui al comma 1 della Valsesia e della provincia di Vercelli; f) ambito 6: comuni di cui al comma 1 dei Laghi Maggiore, d'Orta e di Mergozzo, del Mottarone, del Vergante e dell'Ossola; g) ambito 7: comuni di cui al comma 1 della provincia di Novara, con esclusione di quelli ricompresi nell'ambito n. 6; h) ambito 8: comuni di cui al comma 1 delle Langhe e del Roero; i) ambito 9: comuni di cui aI comma 1 della provincia di Cuneo, con esclusione di quelli ricompresi nell'ambito n. 8; l) ambito 10: comuni di cui ai comma 1 della provincia di Alessandria; m) ambito 11: comuni di cui al comma 1 della provincia di Asti.".